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Quando l'invio della PEC è valido anche senza firma digitale

PEC e Firma digitaleDal 31/03/2015, con l'entrata in vigore della fatturazione elettronica obbligatoria verso le PPAA, molti dei nostri i clienti si trovano a confrontarsi con i nuovi dispositivi informatici di PEC e firma digitale. Durante le sessioni di formazione, abbinate all’installazione dei nostri sistemi integrati, facciamo sempre rilevare che inviare una PEC non firmata digitalmente corrisponde ad inviare una raccomandata ordinaria contenente un foglio non firmato. Abbiamo la certificazione della trasmissione e di cosa è stato trasmesso ma non abbiamo la certificazione di chi ha realmente inviato la comunicazione. Una recente sentenza sembrerebbe affermare il contrario, in realtà si tratta di un caso molto specifico. Chiediamo chiarimenti all'Avv. Giuliana Catalano, che in Info-Service s.r.l. si occupa di consulenza legale ai nostri clienti, seguendoli principalmente nel campo delle normative che regolamentano le nuove tecnologie in materia di appalti, privacy e diritto del lavoro.

 

L’Avvocato risponde:

In una recente sentenza, il Tar Campania (Sez. III, sentenza 8 gennaio – 10 marzo 2015, n. 1450) si è occupato della legittimità dei provvedimenti con i quali la Regione Campania, decidendo sulle istanze di riesame presentate dal Comune di Terzigno avverso il provvisorio inserimento nell’elenco delle istanze non ricevibili, confermava la motivazione di esclusione della domanda prodotta dall’Ente per la realizzazione di progetti di recupero integrato ambientale e paesaggistico (P.I.R.A.P.), in quanto le istanze di ammissione al finanziamento non sarebbero state firmate digitalmente dal richiedente.

Il caso esaminato dal Tar Campania offre lo spunto per operare qualche riflessione in merito alla necessità o meno della firma elettronica al fine di attribuire inequivocabilmente la paternità di un documento inviato a mezzo PEC.

Come è noto, il Codice dell’amministrazione digitale (D.lgs. 82/05), così come modificato nel 2010, nell’art. 65, I co, lett. c-bis prevede espressamente che “le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: … se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo”.

Da tale previsione normativa, quindi, può desumersi che l’ordinamento giuridico contempla, a determinate condizioni, la coincidenza e la sovrapposizione degli strumenti di PEC e di firma elettronica al fine di collegare un documento al soggetto che lo ha inviato mediante posta elettronica certificata, la quale presuppone e postula che il titolare della relativa casella sia stato previamente identificato e gli siano state rilasciate le credenziali identificatrici, personali ed incedibili. In tali casi, se il gestore del sistema di posta certificata, una volta che il titolare della casella invia mediante essa un documento informatico, attesta che la trasmissione del documento è correttamente avvenuta, ciò sostituisce a tutti gli effetti la firma elettronica del documento inviato.

A ciò può aggiungersi che anche l’art. 61 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 (Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali) si esprime nel senso che l’invio tramite posta elettronica certificata di cui all’art. 65, comma 1, lettera c -bis ) del Codice, effettuato richiedendo la ricevuta completa di cui all’art. 1, comma 1, lettera i) del decreto 2 novembre 2005 recante «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata» sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche.

Poiché nel caso di specie, dalla produzione versata in atti, emergeva chiaramente che la documentazione inerente l’istanza di finanziamento, nonché quest’ultima, era stata inviata dal Comune alla Regione a mezzo PEC ed era stata riscontrata dall’Ente regionale mediante una ricevuta completa, può ritenersi che il Tar Campania abbia fatto corretta applicazione del quadro normativo vigente in materia annullando i provvedimenti regionali che non hanno tenuto conto della sostanziale sovrapponibilità di PEC e firma digitale.

Avv. Giuliana Catalano

 

 

Informazioni: Ing. Alessio Valenti, Avv. Giuliana Catalano e il Reparto tecnico di Info-Service s.r.l. rispondono ogni giorno lavorativo dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 16,00 alle 18,00 oppure potete contattarli tramite il seguente form. L’Avv. Giuliana Catalano riceve inoltre presso il proprio studio in Via Termini n.16 a Lentini (SR) - Tel/FAX 0957831415.